accordo-Italia-Albania

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto
a Roma il 6 febbraio 2024
A.C. 1916 Dossier n° 317 – Schede di lettura 2 luglio 2024

Premessa

Lo scorso 9 aprile il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato il disegno di legge in esame finalizzato a ratificare e dare esecuzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato alla Camera, l’Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato
un’attività subordinata o autonoma nei due Stati. A seguito della firma, “il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INPS, avvierà un negoziato per un’intesa amministrativa bilaterale con cui rendere operativo l’accordo stesso” (cfr. qui). Nella richiamata relazione illustrativa, il Governo precisa, inoltre, che “‘l’Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e
commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell’Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall’Italia – dell’adesione dell’Albania all’Unione
europea”. In via generale si ricorda che dopo l’ingresso nella NATO, avvenuto il 1° aprile 2009, la priorità della politica estera albanese riguarda l’integrazione nell’Unione Europea. Dal giugno 2014 l’Albania è Paese candidato all’adesione all’UE. Il percorso di integrazione europea dell’Albania ha conosciuto un importante passo avanti in seguito alla decisione del Consiglio europeo, il 25 marzo 2020, di adottare le Conclusioni per l’apertura dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Il 12 maggio 2021, la Commissione europea ha certificato che l’Albania ha soddisfatto tutte le condizioni fissate dal Consiglio europeo per la convocazione della prima Conferenzaintergovernativa (CIG) che ha avuto luogo il 19 luglio 2022, sancendo l’apertura ufficiale dei negoziati di adesione. Il 7-8 settembre 2022, all’indomani dell’apertura dei negoziati di adesione all’UE, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita ufficiale a Tirana (e Skopje), dove ha incontrato il Presidente della Repubblica, Bajram Begaj, il Primo Ministro, Edi Rama e la Presidente del Parlamento, Lindita Nikolla, oltreché il Sindaco di Tirana, Erion Veliaj. Il Presidente Begaj ha ricambiato la visita tra il 26 e il 27 maggio 2023, recandosi a Roma.

Nel rapporto annuale riguardante lo stato di avanzamento nel percorso d’adesione all’UE presentato lo scorso 8 novembre, la Commissione europea ha evidenzia che a seguito della prima conferenza intergovernativa sui negoziati di adesione nel luglio 2022 l’Albania ha proseguito l’attività di screening del rispetto dell’acquis dell’UE nel quale le autorità nazionali si sono impegnate attivamente. Conta di aprire a breve i negoziati sul gruppo di capitoli negoziali 1, relativo alle riforme fondamentali ed allo Stato di diritto (che secondo la nuova metodologia dei negoziati è
aperto per primo e chiuso per ultimo). La Commissione ha, quindi, formulato, i seguenti rilievi: le autorità albanesi hanno costantemente affermato che l’adesione è la priorità fondamentale del paese; l’Albania ha continuato a compiere progressi nell’ambito delle riforme fondamentali e dello
Stato di diritto, anche attraverso l’attuazione della riforma della giustizia. Ulteriori risultati sono stati raggiunti dalla Struttura Specializzata contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (SPAK). È proseguita la buona cooperazione con gli Stati membri e le agenzie
dell’UE nella lotta alla criminalità organizzata; l’Albania ha contribuito alla gestione dei flussi migratori misti verso l’UE cooperando
all’attuazione del piano d’azione dell’UE sui Balcani occidentali; in qualità di membro non permanente, l’Albania è stata attivamente impegnata nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche come promotore (co-penholder) delle risoluzioni che condannano la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina; l’Albania ha fatto registrare il pieno allineamento con la politica di sicurezza estera e comune dell’UE, che costituisce segnale della sua scelta strategica di adesione all’UE e del suo ruolo di partner affidabile. Ulteriore importante obiettivo della politica estera albanese è quello di rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti, visti come un attore particolarmente importante per la stabilità dei Balcani Occidentali, soprattutto a seguito dell’assistenza ricevuta da Washington per il rafforzamento delle proprie strutture cibernetiche a seguito dell’attacco hacker subito nel luglio 2022.
Dal 1° gennaio 2022, l’Albania occupa, per la prima volta nella sua storia, un seggio come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (biennio 2022-2023), in rappresentanza del Gruppo dei Paesi dell’Europa Orientale. Alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania ammontano a 2.602 unità, fa, inoltre, presente che l’Accordo “si
inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell’Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta
dall’Italia – dell’adesione dell’Albania all’Unione europea” (cfr. relazione illustrativa allegata al disegno di legge).In base ai dati della Banca di Albania, il totale degli investimenti italiani in Albania (stock) nel 2022 ha raggiunto 1,2 miliardi di euro su un totale complessivo di 11,34 miliardi
di euro. Il nostro Paese si colloca al quarto posto tra i principali investitori, preceduto da Svizzera (€1,89 mld), Paesi Bassi (€1,86 mld) e Canada (€1,45 mld), e seguito dalla Turchia (€ 844 milioni).
Tuttavia, nel primo trimestre 2023, l’Italia, con 43 milioni di euro, risulta essere al secondo posto (primi i Paesi Bassi con 62 milioni€), con un dato in crescita del 43% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT, nel ”Registro delle Imprese 2022”, l’Italia è il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive, con 2.875 imprese (erano 2.675 nel 2021, + 7.5%), che rappresentano oltre il 43,6% di tutte le imprese estere operanti in Albania, costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale. Di queste, 700 svolgono attività
produttive (principalmente manifatturiere e commerciali), mentre oltre il 75% svolge attività di servizi (incluse numerose società unipersonali di consulenza). Gruppi industriali medio-grandi si sono affermati principalmente nei settori dell’energia, dell’edilizia, dell’agroalimentare e
bancario. I settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero costituiscono invece la principale fonte di lavoro del manifatturiero.Si ricorda che il 16 novembre 2020 sono state avviate le operazioni commerciali del gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), per trasportare in Italia il gas naturale del
giacimento azero di Shah Deniz II. Si tratta del più rilevante progetto infrastrutturale del Paese, cui hanno contribuito molte aziende italiane.
Si ricorda infine che nel corso della corrente legislatura è stata approvata la legge n. 14 del 21 febbraio 2024 (pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 44 del 22 febbraio 2024) recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della
Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Contenuto dell’Accordo


L’Accordo in esame è composto da un preambolo e da 31 articoli. È parte integrante dell’Accordo un Allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. In particolare, il Titolo I (articoli da 1 a 4) reca le disposizioni di carattere generale, il
Titolo II ( articoli da 5 a 11) le disposizioni sulla legislazione applicabile, il Titolo III (articoli da 12 a 18) le disposizioni particolari (di cui capo I da articolo 12 a 17 pensioni e capitolo II articolo 18 disoccupazione), il Titolo IV (articoli da 19 a 29) le disposizioni diverse e il
Titolo V (articoli 30 e 31) le disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio, l’articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione
dell’Accordo, mentre i successivi articoli 2 e 3 definiscono l’ambito soggettivo ed oggettivo dell’Accordo. A tal riguardo viene precisato che l’Accordo si applicherà alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai
loro familiari e superstiti.
L’Accordo si applicherà, inoltre, ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati (ratificata dall’Italia con la legge n. 722 del 1954) e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio italiano o albanese, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati
contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (art.3). Per quanto riguarda, poi, la competenza per materia, ai sensi del primo comma
dell’articolo 2, l’Accordo disciplinerà le seguenti materie: in Italia
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
b) l’assicurazione per l’indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
c) l’assicurazione contro la disoccupazione;
d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate
categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle
legislazioni indicate alle lettere precedenti.
In Albania:
a) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità;
c) l’assicurazione contro la disoccupazione;
A sua volta l’articolo 4 detta norme relative alla parità di trattamento e finalizzate a
garantire che le persone alle quali si applica l’Accordo godano delle stesse prestazioni e
siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente
alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall’Accordo
medesimo.

Per quanto riguarda l’Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell’Unione europea. L’Accordo dispone, altresì, il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applicano la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (art.5). Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 e ferma restando a possibilità che le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possano prevedere di comune accordo,
eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell’interesse dei lavoratori (art..8). Nel dettaglio le eccezioni previste dall’articolo 6 interessano:

  1. i lavoratori dipendenti di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti: nel caso in cui siano
    inviati nel territorio dell’altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato a
    condizione che la loro occupazione nell’altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi;
  2. i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e
    che si recano nel territorio dell’altro Stato per svolgere l’attività lavorativa per un limitato
    periodo di tempo: essi continuano a essere soggetti alla legislazione del primo Stato, purché la
    loro permanenza nell’altro Stato non superi i ventiquattro mesi;
  3. il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia: essi sono
    soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa;
  4. i membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera italiana o albanese sono soggetti alla
    legislazione dello Stato di bandiera, mentre i lavoratori assunti per lavori di carico e scarico
  5. della nave, di riparazioni o di sorveglianza nel periodo durante il quale la nave si trova in un
  6. porto dell’altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il
  7. porto;
  8. gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico
    appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari: se inviati nel
    territorio dell’altro Stato contraente per esercitare le loro funzioni rimangono assoggettati,
    unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene
    l’Amministrazione da cui dipendono;
  9. i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli
    Stati contraenti: se inviati nel territorio dell’altro Stato contraente per esercitare le proprie
    funzioni, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato
    contraente al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
    A sua volta l’articolo 7 reca talune disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche. Tale norma prevede, infatti, che il personale al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, assunto localmente con contratto e il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari può esercitare l’opzione per l’applicazione della legislazione dello Stato d’invio. Con riferimento, poi, alla esportabilità delle prestazioni in denaro l’articolo 9 fissa il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da
    uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali. Per quanto riguarda, invece, l’assicurazione volontaria, ai densi dell’articolo 10, se
    prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli tati. L’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato, è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest’ultimo Stato. Il principio cardine dell’Accordo è espresso nell’art. 11 dell’Accordo ai sensi del quale ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall’ Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano”. Per la
    determinazione dell’onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell’articolo 13 ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi,
    l’Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica” Per quanto concerne, poi, le disposizioni particolari previste dal titolo III
    dell’Accordo, il capitolo I di tale titolo (articoli da 12 a 17) reca norme in materia di pensioni. A tal riguardo, mentre l’articolo 12 disciplina l’ipotesi in cui in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto
    alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo articolo 13 contempla le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata).

Nel primo caso (articolo 12) si prevede che l’Istituzione competente Stato conceda l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. A sua volta l’articolo 13, come sopra ricordatpo, dispone che se un lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alla corresponsione delle prestazioni in esame, l’Istituzione competente di detto Stato è tenuta ad applicare le disposizioni sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione di
cui al precedente articolo 11. L’articolo in esame prevede, inoltre, che qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell’altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di
assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. Si segnala, poi, che il terzo comma dell’articolo 13 chiarisce che ai fini della determinazione delle
prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 (sulla totalizzazione), l’Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i
periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione cui ha diritto l’interessato, riducendo
l’importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti
in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli
Stati contraenti;
e) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli
Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per
beneficiare di una prestazione completa, l’istituzione competente prende in considerazione questa
durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità
alla legislazione che essa applica.
L’articolo 14 contiene a sua volta disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori ad un anno, mentre l’articolo 15 disciplina l’ipotesi in cui una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 11. A tal riguardo si prevede che il suo diritto alla pensione venga determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni. Di particolare rilievo è, inoltre l’articolo 16 che detta norme sulla pensioni minime disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al richiamato articolo 11, solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l’integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all’Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
A sua volta l’articolo 17 reca una disposizione di carattere particolare in quanto stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato contraente o può far valere
in quest’ultimo un diritto a prestazioni.
Per quanto concerne, poi, le norme in materia di prestazioni di disoccupazione e le condizioni per l’erogazione in uno o nell’altro Stato contraente, l’articolo 18, unico articolo del capo II del titolo III dell’Accordo, stabilisce il principio generale in forza delquale se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Statocontraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi dilavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente didetto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavorocompiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che il lavoratoresia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della qualele prestazioni sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dallalegislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e sireca nell’altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazionialle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per ladurata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazionistesse in tale Stato.Le disposizioni contenute nel titolo IV dell’Accordo (articoli da 19 a 29) disciplinanofattispecie diverse:In particolare ai sensi dell’articolo 19 le norme di attuazione dell’Accordo sarannoconcordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate inun’intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all’Accordo, mentrel’articolo 20 (prevede lo scambio di informazioni fra le Parti per quanto concerne iprovvedimenti applicativi dell’Accordo, eventuali difficoltà tecniche in sede applicativa e incaso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale. L’articolo 21stabilisce, poi, il principio dell’assistenza amministrativa reciproca e della messa adisposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra leistituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. L’articolo 22 prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, dirivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi dicollegamento dell’altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela deicittadini del proprio Stato, mentre l’articolo 23 sancisce il principio di reciprocità nei casidi esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione,l’esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento delle attestazioni diautenticità di un certificato o di un documento.Ai sensi dell’articolo 24 per facilitare l’applicazione dell’Accordo e consentire un piùrapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competentidesigneranno degli Organismi di collegamento.A sua volta l’articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi chevengono presentati in applicazione dell’Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad unOrganismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande,dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo dicollegamento dell’altro Stato contraente. In caso di ricorsi, da presentare entro undeterminato termine ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraentesono considerati come presentati nel termine, se essi sono stati presentati entro lostesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell’altro Stato contraente,che ha l’obbligo di trasmetterli senza ritardo all’Autorità o all’Istituzione competentedell’altro Stato contraente.L’articolo 26 disciplina le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti inapplicazione del presente Accordo. L’articolo 27 definisce le modalità di pagamento delleprestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.L’articolo 28 (Recuperi) disciplina i casi di prestazioni non dovute o sommeindebitamente corrisposte.L’articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati econtiene il rinvio all’Allegato I, che è parte integrante dell’Accordo e contiene ledisposizioni per lo scambio dei dati personali.Da ultimi gli articoli 30 e 31, inseriti nel titolo V dell’Accordo, recano disposizionitransitorie e finali. Nel dettaglio l’articolo 30 prevede che le disposizioni dell’Accordo si applichino alledomande di prestazioni presentate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore. Saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all’entrata in vigore, sebbene il diritto alle prestazioni non copra i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù dell’Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data
della sua entrata in vigore.
L’articolo 31 dispone che l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all’acquisto di efficacia dell’intesa amministrativa. L’articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell’Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie. In partcolare, il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12,13, 14 e 16 dell’Accordo (disposizioni pensionistiche), valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2024, 12 milioni di euro per l’anno 2025, 13,6 milioni di euro per l’anno 2026, 13,1 milioni di euro per l’anno 2027, 15,1 milioni di euro per l’anno 2028, 17 milioni di euro per l’anno 2029, 19,3 milioni di euro per l’anno 2030, 21,3 milioni di euro per l’anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decor- rere dall’anno 2032 si provvede:
a) quanto a 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, a
10,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 10 milioni di euro per l’anno 2027, a 12 milioni di
euro per l’anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2029, a 16,2 milioni di euro per
l’anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l’anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2032, a valere sulle risorse di cui all’arti colo 1, comma 1004, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a
3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

A sua volta il comma 2 prevede che dall’attuazione della legge, ad esclusione delle norme sopra richiamate (articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono quindi all’attuazione delle disposizioni della legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s’inquadra nell’ambito delle materie (politica estera e rapporti
internazionali dello Stato) di cui all’art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall’AIR. ES0207 Servizio Studi
Dipartimento Affari

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